In un comunicato stampa recente, la Commissione Europea afferma che l’attuale proposta dell’Euro Digitale “ha lo scopo di garantire che il denaro contante continui ad essere largamente accettato in tutta l’area dell’euro e che i cittadini abbiano un ampio accesso al contante per effettuare pagamenti in contante quando lo desiderano”.
Questo sembra equo, almeno a prima vista, con le “problematiche di accesso al contante” principalmente dovute a decisioni aziendali (come la chiusura degli sportelli bancari). Ma c’è un ma, c’è sempre un ma.
“L’articolo 4 afferma che il denaro contante è legalmente accettato a valore nominale completo con la possibilità di liberarsi dall’obbligo di pagamento. Il beneficiario non può rifiutare di accettare contanti in euro a meno che le parti non abbiano concordato un altro mezzo di pagamento o ci sia un’eccezione”. Spiega il professor Stephan Sander-Faes in una recente analisi su Tkp.
L’articolo 5 presenta un elenco non completo di due ragioni legittime per cui il contante in euro può essere respinto su tale base, cioè la presentazione di banconote il cui valore è chiaramente sproporzionato rispetto al valore dell’importo da saldare e, in casi eccezionali, se la società non dispone di resto al momento o se, a seguito di tale pagamento, la società non dispone di resto sufficiente per svolgere le sue normali operazioni.
L’articolo 6 concede alla Commissione il potere di adottare ulteriori eccezioni di natura monetaria al principio di accettazione attraverso atti delegati. Tali eccezioni dovrebbero essere giustificate e proporzionate, non dovrebbero compromettere l’efficacia del corso legale del contante in euro e dovrebbero essere consentite solo se ci sono altri mezzi per pagare i debiti monetari.
In termini più semplici, questi punti implicano i seguenti fatti:
– L’articolo 4 afferma che l’uso del contante può essere respinto se “le parti [hanno concordato] un altro mezzo di pagamento o… un’eccezione [si applica]”.
– L’articolo 5 elenca due “motivi legittimi”, affermando chiaramente che un pagamento (in contanti) può essere respinto se “la società non ha resto al momento o se la società non ha abbastanza resto dopo quel pagamento”.
– L’articolo 6, a sua volta, “autorizza la Commissione a decidere su ulteriori eccezioni di natura monetaria… se ci sono altri mezzi per estinguere i debiti monetari”.
Secondo Carl Schmitt, giurista tedesco, “sovrano è colui che decide sulla situazione di emergenza”. L’articolo 4 si riferisce a tali eccezioni, per la determinazione delle quali la Commissione UE è “autorizzata” a decidere su quelle “ulteriori eccezioni… se ci sono altri mezzi di pagamento…” (articolo 6).
Una società (o un’autorità fiscale) deve semplicemente sottolineare che un pagamento in contante è impossibile perché “nessun resto” o “resto insufficiente” (per la prossima operazione) dovrebbe essere disponibile (Art. 5)”.
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