Lancio Euro digitale: 3 scenari in cui il contante può essere respinto

In un comunicato stampa recente, la Commissione Europea afferma che l’attuale proposta dell’Euro Digitale “ha lo scopo di garantire che il denaro contante continui ad essere largamente accettato in tutta l’area dell’euro e che i cittadini abbiano un ampio accesso al contante per effettuare pagamenti in contante quando lo desiderano”.
Questo sembra equo, almeno a prima vista, con le “problematiche di accesso al contante” principalmente dovute a decisioni aziendali (come la chiusura degli sportelli bancari). Ma c’è un ma, c’è sempre un ma.

“L’articolo 4 afferma che il denaro contante è legalmente accettato a valore nominale completo con la possibilità di liberarsi dall’obbligo di pagamento. Il beneficiario non può rifiutare di accettare contanti in euro a meno che le parti non abbiano concordato un altro mezzo di pagamento o ci sia un’eccezione”. Spiega il professor Stephan Sander-Faes in una recente analisi su Tkp.

L’articolo 5 presenta un elenco non completo di due ragioni legittime per cui il contante in euro può essere respinto su tale base, cioè la presentazione di banconote il cui valore è chiaramente sproporzionato rispetto al valore dell’importo da saldare e, in casi eccezionali, se la società non dispone di resto al momento o se, a seguito di tale pagamento, la società non dispone di resto sufficiente per svolgere le sue normali operazioni.

L’articolo 6 concede alla Commissione il potere di adottare ulteriori eccezioni di natura monetaria al principio di accettazione attraverso atti delegati. Tali eccezioni dovrebbero essere giustificate e proporzionate, non dovrebbero compromettere l’efficacia del corso legale del contante in euro e dovrebbero essere consentite solo se ci sono altri mezzi per pagare i debiti monetari.

In termini più semplici, questi punti implicano i seguenti fatti:

– L’articolo 4 afferma che l’uso del contante può essere respinto se “le parti [hanno concordato] un altro mezzo di pagamento o… un’eccezione [si applica]”.

– L’articolo 5 elenca due “motivi legittimi”, affermando chiaramente che un pagamento (in contanti) può essere respinto se “la società non ha resto al momento o se la società non ha abbastanza resto dopo quel pagamento”.

– L’articolo 6, a sua volta, “autorizza la Commissione a decidere su ulteriori eccezioni di natura monetaria… se ci sono altri mezzi per estinguere i debiti monetari”.

Secondo Carl Schmitt, giurista tedesco, “sovrano è colui che decide sulla situazione di emergenza”. L’articolo 4 si riferisce a tali eccezioni, per la determinazione delle quali la Commissione UE è “autorizzata” a decidere su quelle “ulteriori eccezioni… se ci sono altri mezzi di pagamento…” (articolo 6).

Una società (o un’autorità fiscale) deve semplicemente sottolineare che un pagamento in contante è impossibile perché “nessun resto” o “resto insufficiente” (per la prossima operazione) dovrebbe essere disponibile (Art. 5)”.

Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore.

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